Da un punto di vista finanziario, i bilanci dell’Istituto, composto da Scuola dell’infanzia paritaria e Scuola primaria paritaria e parificata, si reggono sia sui contributi annui degli alunni sia sui finanziamenti pubblici. La nostra Scuola, nell’ottica della diffusione di una cultura sia della trasparenza sia della prevenzione alla corruzione:

  • rende pubblici i propri dati, PDF
  • rinvia al decreto ministeriale del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza delle Istituzioni scolastiche del Lazio – aggiornamento triennio 2025/2027

In primis essi trovano legittimazione ai sensi dell’art. 33 della Costituzione, che, in virtù del principio di libertà di insegnamento dell’arte e della scienza, riconosce agli “Enti e ai privati il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato”. La Costituzione dispone che “La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali”. L’equiparazione o equipollenza di cui parla la Costituzione, riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che siano in possesso di alcuni requisiti tassativamente elencati, è garantita poi a livello di normazione primaria dalla legge n. 62/2000 recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”. 
La legge, che inserisce le scuole paritarie nel sistema nazionale di istruzione, prevede all’art. 1, c. 3, che: “Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l’orientamento culturale e l’indirizzo pedagogico-didattico. [..] l’insegnamento è improntato ai princípi di libertà stabiliti dalla Costituzione. [..], svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica l’eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra-curriculari che presuppongono o esigono l’adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa.” 
Le scuole paritarie, insieme alle scuole statali, concorrono a formare il sistema nazionale di istruzione. Le scuole paritarie sono, infatti, coerenti con gli ordinamenti generali dell’istruzione e posseggono i requisiti fissati dalla legge: un piano educativo e formativo in armonia con i princìpi della Costituzione e dell’ordinamento; disponibilità di locali, arredi e attrezzature adeguati; organi collegiali democratici;
l’iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, [..] anche con handicap o in condizioni di svantaggio; l’organica costituzione di corsi completi; personale docente fornito del titolo di abilitazione; contratti individuali di lavoro che rispettino i contratti collettivi nazionali. Esse assolvono ad un servizio pubblico, rilasciano titoli di studio con valore legale ed equipollente a quello delle altre scuole e sono soggetti alla vigilanza del Miur, proprio come tutti gli altri istituti scolastici.

Considerata la gestione privatistica delle scuole paritarie, unitamente all’autonomia organizzativa, statutaria, regolatoria e finanziaria di cui  esse sono dotate, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, con Delibera n. 617 del 26 giugno 2019, conclude che “non sembrano esserci i presupposti per considerare le scuole paritarie allo stesso modo delle scuole statali” in materia di applicazione delle misure di prevenzione della corruzione. Di conseguenza, “tali istituti non vanno ricompresi nel novero delle “pubbliche amministrazioni””. 
Gli istituti paritari non svolgono peraltro “un’attività finanziata in modo maggioritario da pubbliche amministrazioni nè sono enti in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo è designata da pubbliche amministrazioni. Al contrario, il relativo finanziamento è per la maggior parte di privati (rette scolastiche) rappresentando i contributi pubblici solo una minima parte. Inoltre, la gestione è in mano a privati. Di norma sembrano prevalere, infatti, componenti degli organi gestori non di designazione di pubbliche amministrazioni”. 
Sotto l’aspetto della qualificazione giuridica, “non vi è dubbio che l’attività degli Istituti paritari, che attiene alle discipline dell’istruzione, della formazione e della cultura, rientri nel concetto di “attività di pubblico interesse”, così come definita nella delibera 1134/2017”. Quanto all’ammontare del bilancio, esso è di natura variabile: “ove il bilancio sia superiore a cinquecentomila euro, agli istituti paritari si applica la disciplina della trasparenza, così come indicato nella delibera n. 1134/2017. Al contrario, va escluso l’obbligo di assoggettare le scuole paritarie alle misure di prevenzione della corruzione. Tale previsione, del resto, è confermata dalla delibera 1134 sopra richiamata secondo cui gli enti di cui all’art. 2-bis, c. 3 <<non sono tenuti a nominare il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza>>”. 
In definitiva, “non si applicano alle Scuole paritarie le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge 190/2012”. 
Ad ogni modo, “in considerazione delle finalità istituzionali svolte nell’interesse degli iscritti, anche per gli istituti paritari, pur in assenza di un obbligo normativo, è auspicabile l’adozione di misure di prevenzione della corruzione, dal momento che per essi, [..] non viene meno l’interesse generale alla prevenzione della corruzione” come da delibera 1134/2017.

Nomina del Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) incaricato della compilazione e aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).

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